CONTESTO
I chiarimenti della Cassazione (sul curarsi all’estero)
Il requisito della «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» è richiesto dal d.m. 3/11/1989 (Approvato in attuazione della delega di cui alla l. n. 595/1985, recante «Norme per la programmazione sanitaria e per il paino sanitario triennale 1986-88») e risponde allo scopo di colmare eventuali disfunzioni strutturali del Sistema Sanitario Nazionale. Anche la giurisprudenza ha affermato che i parametri su cui valutare il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero devono essere quelli relativi all’urgenza e all’impossibilità di ottenere il medesimo trattamento in centri italiani (Cass. sent. n. 17134/16, n. 6461/09) . In tale contesto devono infatti trovare contemperamento il diritto alla salute, da un lato, e le esigenze di finanza pubblica, dall’altro.
Salve, avvocato.
A mio padre è stato diagnosticato un tumore al polmone.
Vorremmo sapere se è possibile contattare una clinica estera, preferibilmente in ambito europeo, in modo da poter essere seguiti da tale struttura. Abbiamo saputo, infatti, che alcune cure che in Italia non sono consentite (ad esempio il mix chemioterapia e immunoterapia), sono invece ammesse all’estero.
Nel caso in cui ci fosse questa possibilità, i costi per le cure sarebbero tutti a carico nostro?
Vorremmo un aiuto per capire come muoverci in tal senso, dato che siamo totalmente inesperti.
La ringrazio
Flavia
Gentilissima Flavia...
lei può far curare suo padre all’ estero e, in linea generale, tutte le spese saranno a suo carico e non vi saranno rimborsi dal servizio sanitario nazionale.
Esistono, tuttavia, eccezioni.
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata.
Le allego il link di un articolo molto esaustivo sul tema che a lei interessa.
https://www.laleggepertutti.it/193029_curarsi-allestero-cosa-bisogna-fare
Cordialmente,
avv. Mara Piscitelli
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